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Quali sono i diritti di chi acquista beni o servizi via Internet?Il D. lgs. 22.5.1999, n. 185, relativo alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, stabilisce che il consumatore.... Autore: Redazione studiolegale-online.net - Il D. lgs. 22.5.1999, n. 185, relativo alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, stabilisce che il consumatore, in tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, deve ricevere le seguenti informazioni (art. 3):
In caso di comunicazioni telefoniche, l'identità del fornitore e lo scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile all'inizio della conversazione con il consumatore, a pena di nullità del contratto. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. In tal caso, sono fornite nella stessa lingua anche la conferma e le ulteriori informazioni di cui all'art. 4. Inoltre il consumatore deve ricevere (art. 4) conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di tutte le informazioni previste dall'articolo 3, co. 1, prima od al momento della esecuzione del contratto. Entro tale momento e nelle stesse forme devono comunque essere fornite al consumatore anche le seguenti informazioni:
Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore è tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione del fornitore o della persona da questi designata, secondo le modalità ed i tempi previsti dal contratto. Il termine per la restituzione del bene non può comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento del bene. Le uniche spese dovute dal consumatore per l'esercizio del diritto di recesso a norma del presente articolo sono le spese dirette di restituzione del bene al mittente, ove espressamente previsto dal contratto a distanza. Se il diritto di recesso è esercitato dal consumatore conformemente alle disposizioni del presente articolo, il fornitore è tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore. Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il fornitore è venuto a conoscenza dell'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Il fornitore che contravviene alle norme di cui agli articoli 3, 4, 6, 9 e 10 del D. lgs 185/99, ovvero che ostacola l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore o non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata sono raddoppiati. |
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